Autorizzazioni in deroga per
attività rumorose tempora-
nee quali manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al
pubblico ai sensi del D.P.C.M.
01/03/91, art. 1, C.4.
Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali
per le atti-
vità rumorose a carattere temporaneo sono stabilite dagli
appositi regolamenti comunali sia per quanto riguarda durata delle
manife-
stazioni che i limiti di emissione dell’attività
considerata nel suo
complesso, intesa come sorgente unica (“i limiti sono sempre misu-
rati in facciata degli edifici in corrispondenza
dei recettori più di-
sturbati, per almeno 15 minuti ed in conformità
ai criteri di cui al
D.M. 16/03/1998”– Deliberazione C.R. Toscana n. 77-22/2/2000
-
“L'esclusione del criterio differenziale e dei
fattori correttivi del
rumore ambientale è da considerarsi regola implicita nel
provvedi-
mento autorizzatorio.” – Deliberazione G.R. Liguria
n. 2510 del
18/12/1998- )
La recentissima Legge Regionale Emilia-Romagna
n.15, dell’11
maggio 2001, all’Art. 11 stabilisce il termine di 60 gg dalla
sua en-
trata in vigore affinché la Giunta Regionale
fissi dei criteri sulla
base dei quali i Comuni possano autorizzare le
attività in questio-
ne. Sulla base di quanto indicato dai precedenti Regolamenti
di al-
tre Regioni ci si può aspettare un inasprimento dei
limiti finora ri-
chiesti ma anche una deroga implicita al criterio differenziale(il
più
difficile da rispettare!). Inoltre occorre ricordare che le Linee
Gui-
da Arpa, unico punto di riferimento che occorre seguire finché
non
saranno resi noti i nuovi Regolamenti Comunali, indicano
le atti-
vità di Piano Bar e le serate di musica dal vivo come
attività tem-
poranee solo se a supporto dell’attività principale licenziata
e qua-
lora non superino le 16 giornate nell’arco di un anno solare(anche
questo numero sarà certamente variato dalle nuove
disposizioni, probabilmente non più in relazione
ai singoli Bar ma alle abita-
zioni disturbate, in modo tale da favorire i Bar
più isolati).
Nelle diverse disposizioni
regionali vengono comunque definiti
principi ed istanze per le attività
rumorose temporanee tali che i
soggetti interessati all'ottenimento
dell'autorizzazione dovranno
presentare idonea documentazione redatta da
Tecnico Competen-
te in acustica ambientale di cui alla
L. Q. 447/'95 sia per quanto
riguarda attività di cantiere che di
manifestazioni, concerti, circhi...
Esiste poi la possibilità per i Comuni di
adottare procedure sem-
plificate per quelle tipologie di attività e/o manifestazioni,
di breve
durata e di non rilevante impatto acustico(non è però
facile potervi ricadere...ndr).
In pratica l’obbligo del gestore per le attività temporanee
e/o mobili
si risolve nella richiesta (per
lo più accompagnata da Relazione
Tecnica redatta da Tecnico Competente)
di autorizzazione in deroga
ai limiti di emissione così come indicato dai
Regolamenti Comunali
vigenti e nel rispetto dei livelli massimi
di rumore (misurati in fac-
ciata degli edifici disturbati) indicati nelle autorizzazioni
stesse.
Per la verifica autonoma del rispetto
di tali limiti stabiliti dall'auto-
rizzazione comunale il gestore del locale
può avvalersi di opportune
rilevazioni strumentali
eseguite sempre da Tecnico Competente
così come indicato nelle autorizzazioni
stesse.
Il prof. Emidio Borghi, Direttore del
Laboratorio Analytical snc, in
qualità di Tecnico Competente
in acustica ambientale può
quindi
aiutarvi ad assolvere a TUTTE le
procedure richieste dallo speci-
fico Regolamento Comunale della
località nella quale intendete
avviare un'attività rumorosa temporanea.