analytical@tin.it

 
 
 
 
 
    back to "Rumore"
    ANALYTICAL s.n.c.
Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche
P.IVA. 01829790342 - Tel.  e  Fax.  0525 96848
vicolo San Clemente, 3 - 43043 BORGO VAL DI TARO (PR)

 
Autorizzazioni in deroga per attività rumorose tempora-
nee  quali  manifestazioni  in luogo pubblico o aperto al 
pubblico ai sensi del D.P.C.M. 01/03/91, art. 1, C.4.

Le modalità per il rilascio  delle autorizzazioni comunali  per le atti-
vità rumorose a carattere temporaneo sono stabilite dagli appositi  regolamenti comunali sia per quanto riguarda durata delle  manife-
stazioni che i  limiti di emissione dell’attività  considerata  nel  suo 
complesso, intesa come sorgente unica (“i limiti sono sempre misu-
rati in facciata degli  edifici  in  corrispondenza  dei recettori più di-
sturbati, per almeno 15 minuti  ed  in conformità ai criteri di  cui al 
D.M. 16/03/1998”– Deliberazione C.R. Toscana  n. 77-22/2/2000 - 
“L'esclusione del criterio differenziale  e  dei  fattori correttivi del 
rumore ambientale è da considerarsi regola implicita nel provvedi-
mento autorizzatorio.”  –  Deliberazione G.R. Liguria  n. 2510  del  
18/12/1998- ) 

La recentissima  Legge  Regionale  Emilia-Romagna n.15,  dell’11
maggio 2001, all’Art. 11 stabilisce il termine di  60 gg dalla sua en-
trata in vigore  affinché   la Giunta Regionale  fissi dei criteri sulla 
base dei quali  i  Comuni  possano autorizzare le attività in questio-
ne.  Sulla base di quanto indicato dai precedenti Regolamenti di al-
tre Regioni ci si può aspettare un inasprimento dei  limiti finora  ri-
chiesti ma anche una deroga implicita al criterio differenziale(il più
difficile da rispettare!). Inoltre occorre ricordare che le Linee Gui-
da Arpa, unico punto di riferimento che occorre seguire finché non
saranno resi noti i nuovi  Regolamenti Comunali,  indicano  le atti-
vità di Piano Bar e le serate di musica dal vivo  come attività tem-
poranee solo se a supporto dell’attività principale licenziata e qua-
lora  non superino le 16 giornate nell’arco di un anno solare(anche
questo  numero sarà certamente  variato dalle nuove disposizioni, probabilmente  non   più in relazione ai singoli  Bar  ma  alle abita-
zioni disturbate, in  modo  tale da favorire i  Bar più isolati).

Nelle  diverse  disposizioni  regionali vengono  comunque  definiti 
principi  ed istanze per le attività rumorose temporanee tali  che  i 
soggetti  interessati all'ottenimento  dell'autorizzazione  dovranno
presentare idonea documentazione redatta da Tecnico Competen-
te in acustica ambientale di cui  alla  L. Q. 447/'95  sia per quanto 
riguarda attività di cantiere che di manifestazioni, concerti, circhi...

Esiste  poi la possibilità  per i  Comuni di adottare procedure sem-
plificate per quelle tipologie di attività e/o manifestazioni, di breve
durata e di non rilevante impatto acustico(non è però facile potervi ricadere...ndr).

In pratica l’obbligo del gestore per le attività temporanee e/o mobili
si  risolve  nella  richiesta  (per  lo  più accompagnata da   Relazione 
Tecnica redatta da Tecnico Competente) di autorizzazione in deroga
ai limiti  di emissione così come indicato dai  Regolamenti  Comunali
vigenti  e  nel rispetto  dei  livelli massimi di rumore (misurati  in fac-
ciata  degli  edifici disturbati) indicati nelle autorizzazioni stesse.

Per la verifica autonoma  del rispetto di tali limiti  stabiliti  dall'auto-
rizzazione comunale il gestore del locale può avvalersi  di opportune
rilevazioni  strumentali   eseguite  sempre da  Tecnico  Competente 
così come indicato nelle autorizzazioni stesse.

Il prof. Emidio Borghi,  Direttore del Laboratorio Analytical snc, in 
qualità  di  Tecnico Competente in acustica ambientale  può  quindi 
aiutarvi ad assolvere a TUTTE  le  procedure richieste dallo  speci-
fico   Regolamento Comunale della  località  nella  quale  intendete
avviare un'attività rumorosa temporanea.
 


back to "Rumore"