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    ANALYTICAL s.n.c.
Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche
P.IVA. 01829790342 - Tel.  e  Fax.  0525 96848
vicolo San Clemente, 3 - 43043 BORGO VAL DI TARO (PR)

RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO (D.L.vo 277/'91)
 

Il Laboratorio Analytical snc ha personale tecnico specializzato  per consentirVi di assolvere alla stesura del Rapporto di valutazione del
rischio di esposizione al rumore negli ambienti di lavoro ai sensi del-
l'art.40 del Decreto legislativo 277 del 15/08/1991. Il problema viene affrontato in modo differente a  seconda che l’attività  sotto osserva-
zione ricada  o  meno tra quelle per le quali  non  si possa  escludere preventivamente il superamento della soglia degli 80 dB(A):
 

I) VALUTAZIONE CON RILEVAZIONI STRUMENTALI.

II) VALUTAZIONE SENZA RILEVAZIONI STRUMENTALI.
 

Si ricorda che le disposizioni del D.L.vo 277/91 si applicano a tutte 
le attività  pubbliche e private  nelle quali  sono addetti  lavoratori 
subordinati o ad essi equiparati così  come  individuato  dai commi  
1 e 2 dell’art.3 del DPR 303/56: 

“...per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio 
domicilio  presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzio-
ne altrui, con o senza retribuzione,  anche  al  solo  scopo di appren-
dere un mestiere, un'arte od una professione. 
..sono  equiparati  ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti 
in genere cooperativi, anche di fatto,che prestino la loro attività per 
conto delle società o degli enti stessi”.

In generale,  infine,  si ricorda che "l’applicazione" delle norme del 
D.L.vo 277/91 si estende anche ai lavoratori stagionali o assunti per 
brevi  periodi.

In  mancanza  di copia  del rapporto  di valutazione i datori di lavoro 
e i dirigenti sono puniti  "con l'arresto da due a quattro mesi  o  con 
l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni" (più  in  genera-
le  in caso di mancata applicazione della normativa in oggetto sono previste  sanzioni amministrative da un minimo di 1 - 3 milioni (per
i preposti)  ad  un massimo di 15 - 50 milioni (per i datori di lavoro)
a seconda della gravità dell'infrazione).

Inoltre per tutte quelle attività nelle quali esistano lavoratori con li-
velli di esposizione quotidiana al rumore superiori ad 85 dB(A), l’ar-
ticolo 43  del  D.L.vo 277/91  stabilisce  l’obbligo  di  messa  a dispo-
sizione  dei  “mezzi individuali  di  protezione dell’udito”, nonché  la consultazione dei lavoratori, ovvero dei  R.L.S.,  sulla scelta dei mo-
delli (ragionevolmente sulla scelta del comfort dei medesimi). 
L’intera materia dei Dispositivi di  Protezione Individuale (DPI), di 
cui anche gli  otoprotettori  fanno  parte,  è  stata regolamentata an-
che dal Titolo IV del D.L.vo 626/94 e dal D.L.vo 475/92, che stabili-
sce, tra l’altro, l’obbligo della marcatura CE. 
Alle precedenti disposizioni di legge si affiancano le seguenti norme
tecniche europee:
1) la EN 458 del 1993 che stabilisce le linee guida per  la  selezione, 
l’uso, la cura e la manutenzione dei protettori auricolari, e si colloca nell’ambito della Direttiva 89/656/CEE  sui “requisiti minimi di sicu-
rezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori  di dispositivi  di  pro-
tezione individuale sul luogo di lavoro”; 
2) la serie delle EN 352, norme  armonizzate.
Il  Laboratorio  Analytical snc è in grado di produrre  Relazione  Te-
cnica, secondo le linee guida di cui alla  EN 458, sulla:

III) SCELTA DEI  D.P.I CONTRO IL RISCHIO RUMORE.
 

 


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