RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO
(D.L.vo
277/'91)
Il Laboratorio Analytical snc ha personale
tecnico specializzato per consentirVi di assolvere alla stesura del
Rapporto di valutazione del
rischio di esposizione al rumore negli ambienti
di lavoro ai sensi del-
l'art.40 del Decreto legislativo 277 del 15/08/1991.
Il problema viene affrontato in modo differente a seconda che l’attività
sotto osserva-
zione ricada o meno tra quelle
per le quali non si possa escludere preventivamente il
superamento della soglia degli 80 dB(A):
I) VALUTAZIONE
CON RILEVAZIONI STRUMENTALI.
II) VALUTAZIONE
SENZA RILEVAZIONI STRUMENTALI.
Si ricorda che le disposizioni del D.L.vo
277/91 si applicano a tutte
le attività pubbliche e private
nelle quali sono addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati così
come individuato dai commi
1 e 2 dell’art.3 del DPR 303/56:
“...per lavoratore subordinato si intende colui
che fuori del proprio
domicilio presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzio-
ne altrui, con o senza retribuzione,
anche al solo scopo di appren-
dere un mestiere, un'arte od una professione.
..sono equiparati ai lavoratori
subordinati i soci di società e di enti
in genere cooperativi, anche di fatto,che
prestino la loro attività per
conto delle società o degli enti stessi”.
In generale, infine, si ricorda
che "l’applicazione" delle norme del
D.L.vo 277/91 si estende anche ai lavoratori
stagionali o assunti per
brevi periodi.
In mancanza di copia del
rapporto di valutazione i datori di lavoro
e i dirigenti sono puniti "con l'arresto
da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici
milioni" (più in genera-
le in caso di mancata applicazione
della normativa in oggetto sono previste sanzioni amministrative
da un minimo di 1 - 3 milioni (per
i preposti) ad un massimo di
15 - 50 milioni (per i datori di lavoro)
a seconda della gravità dell'infrazione).
Inoltre per tutte quelle attività nelle
quali esistano lavoratori con li-
velli di esposizione quotidiana al rumore
superiori ad 85 dB(A), l’ar-
ticolo 43 del D.L.vo 277/91
stabilisce l’obbligo di messa a dispo-
sizione dei “mezzi individuali
di protezione dell’udito”, nonché la consultazione dei
lavoratori, ovvero dei R.L.S., sulla scelta dei mo-
delli (ragionevolmente sulla scelta del comfort
dei medesimi).
L’intera materia dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI), di
cui anche gli otoprotettori fanno
parte, è stata regolamentata an-
che dal Titolo IV del D.L.vo 626/94 e dal
D.L.vo 475/92, che stabili-
sce, tra l’altro, l’obbligo della marcatura
CE.
Alle precedenti disposizioni di legge si affiancano
le seguenti norme
tecniche europee:
1) la EN 458
del 1993 che stabilisce le linee guida per
la selezione,
l’uso, la cura e la manutenzione dei protettori
auricolari, e si colloca nell’ambito della Direttiva 89/656/CEE sui
“requisiti minimi di sicu-
rezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori
di dispositivi di pro-
tezione individuale sul luogo di lavoro”;
2) la serie delle EN 352, norme armonizzate.
Il Laboratorio Analytical snc
è in grado di produrre Relazione Te-
cnica, secondo le linee guida di cui alla
EN 458, sulla:
III) SCELTA
DEI D.P.I CONTRO IL RISCHIO RUMORE.