Rumore nei luoghi di intrattenimento
danzante, di pub-
blico spettacolo e nei pubblici
esercizi (D.P.C.M. n. 215 del 16/04/'99):
Il Direttore del Laboratorio Analytical
snc, prof. Emidio Borghi,
autorizzato allo svolgimento dell'attività
di Tecnico Competente
in acustica ambientale dall'Assessorato Ambiente
della provincia
di Parma è in grado di redigere la Relazione Tecnica
ex D.P.C.M.
215/'99 comprovante il rispetto dei
limiti di cui al medesimo decreto
(Leq >=95 dB(A) e SPL max < 102 dB(A) misurati con costante
di
tempo Slow).
Ricordiamo che la suddetta Valutazione è in tutti i casi
obbligatoria
e deve essere firmata, oltre che da un Tecnico Competente in
Acu-
stica ai sensi della L. 447/'95, anche dal Gestore del locale stesso.
Le verifiche di cui al D.P.C.M. 215 e la successiva
Relazione Te-
cnica devono essere rifatte ogni qualvolta venga modificato,
anche
se solo parzialmente, l'impianto di sonorizzazione.
Si ricorda inoltre che gli esercizi sopra indicati, vista la
loro tipolo-
gia ed i relativamente alti limiti di dB
ai quali devono sottostare,
devono presentare duplice documentazione relativa a:
I) Documentazione
di impatto acustico ai sensi della Legge 447/'95.
II) Rapporto
di Valutazione del rischio rumore a carico dei lavorato-
ri ai sensi del
D.L.vo 277/'91. Occorre precisare che
la Valutazio-
ne in questione, nel caso dei pubblici esercizi aventi propri
impianti
di sonorizzazione DEVE comprendere opportune rilevazioni fonome-
triche, in quanto non si può certamente escludere
preventivamente
il superamento degli 80 dB(A). Solo nel caso di Bar diurni
e/o locali
nei quali la musica è "certamente" solo di sottofondo
(ricordiamoci
che c'è responsabilità penale nel dichiarare ciò...)
e nei quali le rile-
vazioni di cui al D.P.C.M. 215/'99 non superano gli 80 dB(A)
di Leq
sono possibili procedure semplificate che si avvalgono "comunque"
delle rilevazioni suddette.