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Attività rumorose temporanee

Rumore

Autorizzazioni in deroga per attività rumorose temporanee quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ai sensi del D.P.C.M. 01/03/91, art. 1, C.4.

Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose a carattere temporaneo sono stabilite dagli appositi regolamenti comunali sia per quanto riguarda durata delle manifestazioni che i limiti di emissione dell’attività considerata nel suo complesso, intesa come sorgente unica (“i limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati, per almeno 15 minuti ed in conformità ai criteri di cui al D.M. 16/03/1998”– Deliberazione C.R. Toscana n. 77-22/2/2000 -“L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi regola implicita nel provvedi-
mento autorizzatorio.” – Deliberazione G.R. Liguria n. 2510 del 18/12/1998- )


La Legge Regionale Emilia-Romagna n.15, dell’11 maggio 2001, all’Art. 11 stabilisce il termine di 60 gg dalla sua entrata in vigore affinché la Giunta Regionale fissi dei criteri sulla base dei quali i Comuni possano autorizzare le attività in questio
ne. Sulla base di quanto indicato dai precedenti Regolamenti di altre Regioni ci si può aspettare un inasprimento dei limiti finora richiesti ma anche una deroga implicita al criterio differenziale (il più difficile da rispettare!). Inoltre occorre ricordare che le Linee Guida Arpa, unico punto di riferimento che occorre seguire finché non saranno resi noti i nuovi Regolamenti Comunali, indicano le attività di Piano Bar e le serate di musica dal vivo come attività temporanee solo se a supporto dell’attività principale licenziata e qua-
lora non superino le 16 giornate nell’arco di un anno solare(anche questo numero sarà certamente variato dalle nuove disposizioni, probabilmente non più in relazione ai singoli Bar ma alle abitazioni disturbate, in modo tale da favorire i Bar più isolati).

Nelle diverse disposizioni regionali vengono comunque definiti principi ed istanze per le attività rumorose temporanee tali che i
soggetti interessati all'ottenimento dell'autorizzazione dovranno presentare idonea documentazione redatta da Tecnico Competen-
te in acustica ambientale di cui alla L. Q. 447/'95 sia per quanto riguarda attività di cantiere che di manifestazioni, concerti, circhi...


Esiste poi la possibilità per i Comuni di adottare procedure semplificate per quelle tipologie di attività e/o manifestazioni, di breve
durata e di non rilevante impatto acustico(non è però facile potervi ricadere...ndr).

In pratica l’obbligo del gestore per le attività temporanee e/o mobili si risolve nella richiesta
(per lo più accompagnata da Relazione Tecnica redatta da Tecnico Competente) di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione così come indicato dai Regolamenti Comunali vigenti e nel rispetto dei livelli massimi di rumore (misurati in facciata degli edifici disturbati) indicati nelle autorizzazioni stesse.

Per la verifica autonoma del rispetto di tali limiti stabiliti dall'autorizzazione comunale il gestore del locale può avvalersi di opportune
rilevazioni strumentali eseguite sempre da Tecnico Competente così come indicato nelle autorizzazioni stesse.


Il prof. Emidio Borghi, Direttore del Laboratorio Analytical snc, in qualità di Tecnico Competente in acustica ambientale può quindi
aiutarvi ad assolvere a TUTTE le procedure richieste dallo specifico Regolamento Comunale della località nella quale intendete
avviare un'attività rumorosa temporanea.



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