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    ANALYTICAL s.n.c.
Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche
P.IVA. 01829790342 - Tel.  e  Fax.  0525 96848
vicolo San Clemente, 3 - 43043 BORGO VAL DI TARO (PR)
 


RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO (D.L.vo 277/'91)
VALUTAZIONE SENZA RILEVAZIONI STRUMENTALI.

Sinteticamente, le disposizioni legislative sono basate sul seguente principio:

per qualsiasi attività lavorativa il datore di lavoro deve effettuare, consultati i lavoratori, una “valutazione del rischio” e successiva-
mente se, a seguito di tale valutazione,  non si può escludere il su-
peramento delle soglie fissate ( 80 dBA di esposizione quotidiana equivalente)  la Valutazione deve comprendere opportune “rileva-
zioni” strumentali che consentano di determinare  con precisione 
l’effettivo livello di esposizione e  conseguentemente di  predispor-
re le diverse misure di prevenzione previste.

Stante l’estrema differenziazione delle tipologie aziendali, il D.L.vo
277/91  ammette  quindi la possibilità di non ricorrere a misurazioni 
effettuate secondo i criteri indicati nell’Allegato VI, qualora si  pos-
sa  “fondatamente” ritenere  che  i livelli di esposizione personali a 
rumore (LEP) non superino gli 80 dB(A).

Nel 1992 la Regione Lazio elencava una serie di attività per le quali 
era sufficiente l'autocertificazione di valutazione del rumore, ritenen-
do  ( l'ente regione )  che in esse non venisse raggiunto il limite di 80
dBA, e quindi che non fosse obbligatoria la misurazione. 

Di parere opposto si è pronunciata la Corte di Cassazione penale sez.
III, la quale,  con sentenza  n.4133 del  3 aprile 1998, ha ritenuto che
"...... la valutazione del rischio rumore deve essere effettuata in ogni 
caso e in modo completo, non essendo subordinato il detto obbligo al superamento di una predeterminata soglia di rumorosità". 
Ed ancora la Corte di Cassazione penale, sez. III, con sentenza n.851
del 22 gennaio 1999 ribadisce che ".... è contro la normativa passiva, 
oltre  che contro  la  logica, sostenere che  la  valutazione del rumore 
debba essere effettuata solo quando il rumore superi la soglia di tolle-
rabilità (infatti il superamento  della  soglia  può accertarsi  solo dopo 
la apposita valutazione)...
Vale a dire che  non si può sostenere  il superamento della soglia sen- 
za una misurazione, che quindi è da considerarsi per tutti i casi  obbli-
gatoria.

 L’Ispesl comunque ha fornito elenchi indicativi di attività e mansioni 
con livelli di esposizione al  rumore normalmente minori di  80 dB(A), 
ma i datori di lavoro sono comunque invitati ad avvalersi,  per la deci-
sione, di una serie di criteri comunemente raccomandati quali:

i) i risultati di misurazioni, anche estemporanee;
ii) i risultati di precedenti misurazioni;
iii) la disponibilità di specifiche acustiche dei macchinari in uso;
iv) i confronti con situazioni analoghe;
v) i dati di letteratura;
vi) la manifesta assenza di fonti di rumorosità significative.

Inoltre i datori di lavoro devono comunque considerare le specificità
del loro caso (addensamento di macchine/lavorazioni,  vetustà e con-
dizioni di manutenzione delle macchine, riverbero dell’ambiente..) in
grado di modificare sensibilmente  il  livello finale dell’esposizione a 
rumore.

La giurispridenza aveva già affermato (Ecosentenze a cura di Silvia Ceruti/Antinquinamento  N.2/20001) che l’obbligo volto a tutelare  i 
lavoratori dal rischio rumore,“non può essere assolto mediante una affermazione unilaterale, con la quale il Datore di Lavoro ritenga di 
poter sostituire la propria valutazione a quelle di tecnici competenti".
Quindi nettamente in contrasto con i fogli di  autocertificazione, pre-
stampati e preparati da figure professionali non qualificate in  tema
di sicurezza e non competenti in acustica, controfirmati  dal solo Da-
tore di lavoro.
Importante  anche sottolineare  nella sentenza precedente la  indica-
zione di  "tecnico competente"; poiché il D.L.vo 277/91  non precisa 
esplicitamente la necessità di utilizzare un Tecnico Competente così 
come poi definito dalla L. 447/95, si pensava che una qualsiasi figura 
tecnica potesse svolgere questi compiti.    La  precisazione giurispru-
denziale di cui sopra fa  sì  che per lo meno nella "Valutazione senza misurazioni", venga definita la "necessità" che questa sia firmata da personale riconosciuto come "competente". Anche senza dover rica-
dere con assoluta certezza nella figura professionale di Tecnico Com- petente in acustica ambientale definito dalla L.447/95, si dovrà alme-
no richiedere la specializzazione in acustica del personale tecnico in-
caricato, evitando così  le numerose  figure  professionali   mancanti
delle appropriate specializzazioni, o la qualifica di Tecnico Competen-
te in Acustica ambientale, iscritto negli appositi elenchi provinciali.

Il prof. Emidio Borghi,  Direttore del Laboratorio Analytical  snc,  in 
qualità di Tecnico Competente in acustica ambientale può quindi  aiu-
tarvi ad assolvere gli obblighi di Valutazione senza misurazioni in con-
formità con le più recenti indicazioni giurisprudenziali, amministrative
e penali.
 
 


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