RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO
(D.L.vo
277/'91)
VALUTAZIONE SENZA RILEVAZIONI
STRUMENTALI.
Sinteticamente, le disposizioni legislative
sono basate sul seguente principio:
per qualsiasi attività lavorativa
il datore di lavoro deve effettuare, consultati i lavoratori, una “valutazione
del rischio” e successiva-
mente se, a seguito di tale valutazione,
non si può escludere il su-
peramento delle soglie fissate ( 80 dBA
di esposizione quotidiana equivalente) la Valutazione deve comprendere
opportune “rileva-
zioni” strumentali che consentano di determinare
con precisione
l’effettivo livello di esposizione e
conseguentemente di predispor-
re le diverse misure di prevenzione previste.
Stante l’estrema differenziazione delle tipologie
aziendali, il D.L.vo
277/91 ammette quindi la possibilità
di non ricorrere a misurazioni
effettuate secondo i criteri indicati nell’Allegato
VI, qualora si pos-
sa “fondatamente” ritenere che
i livelli di esposizione personali a
rumore (LEP) non superino gli 80 dB(A).
Nel 1992 la Regione Lazio elencava una serie
di attività per le quali
era sufficiente l'autocertificazione di valutazione
del rumore, ritenen-
do ( l'ente regione ) che in esse
non venisse raggiunto il limite di 80
dBA, e quindi che non fosse obbligatoria la
misurazione.
Di parere opposto si è pronunciata la
Corte di Cassazione penale sez.
III, la quale, con sentenza n.4133
del 3 aprile 1998, ha ritenuto che
"...... la valutazione del rischio rumore
deve essere effettuata in ogni
caso e in modo completo, non essendo subordinato
il detto obbligo al superamento di una predeterminata soglia di rumorosità".
Ed ancora la Corte di Cassazione penale, sez.
III, con sentenza n.851
del 22 gennaio 1999 ribadisce che "....
è contro la normativa passiva,
oltre che contro la logica,
sostenere che la valutazione del rumore
debba essere effettuata solo quando il
rumore superi la soglia di tolle-
rabilità (infatti il superamento
della soglia può accertarsi solo dopo
la apposita valutazione)... "
Vale a dire che non si può sostenere
il superamento della soglia sen-
za una misurazione, che quindi è da
considerarsi per tutti i casi obbli-
gatoria.
L’Ispesl comunque ha fornito elenchi
indicativi di attività e mansioni
con livelli di esposizione al rumore
normalmente minori di 80 dB(A),
ma i datori di lavoro sono comunque invitati
ad avvalersi, per la deci-
sione, di una serie di criteri comunemente
raccomandati quali:
i) i risultati di misurazioni, anche estemporanee;
ii) i risultati di precedenti misurazioni;
iii) la disponibilità di specifiche
acustiche dei macchinari in uso;
iv) i confronti con situazioni analoghe;
v) i dati di letteratura;
vi) la manifesta assenza di fonti di rumorosità
significative.
Inoltre i datori di lavoro devono comunque
considerare le specificità
del loro caso (addensamento di macchine/lavorazioni,
vetustà e con-
dizioni di manutenzione delle macchine, riverbero
dell’ambiente..) in
grado di modificare sensibilmente il
livello finale dell’esposizione a
rumore.
La giurispridenza aveva già affermato
(Ecosentenze a cura di Silvia Ceruti/Antinquinamento N.2/20001)
che l’obbligo volto a tutelare i
lavoratori dal rischio rumore,“non
può essere assolto mediante una affermazione unilaterale, con la
quale il Datore di Lavoro ritenga di
poter sostituire la propria valutazione a
quelle di tecnici competenti".
Quindi nettamente in contrasto con i fogli
di autocertificazione, pre-
stampati e preparati da figure professionali
non qualificate in tema
di sicurezza e non competenti in acustica,
controfirmati dal solo Da-
tore di lavoro.
Importante anche sottolineare
nella sentenza precedente la indica-
zione di "tecnico competente"; poiché
il D.L.vo 277/91 non precisa
esplicitamente la necessità di utilizzare
un Tecnico Competente così
come poi definito dalla L. 447/95, si pensava
che una qualsiasi figura
tecnica potesse svolgere questi compiti.
La precisazione giurispru-
denziale di cui sopra fa sì
che per lo meno nella "Valutazione senza misurazioni", venga definita la
"necessità" che questa sia firmata da personale riconosciuto come
"competente". Anche senza dover rica-
dere con assoluta certezza nella figura professionale
di Tecnico Com- petente in acustica ambientale definito dalla L.447/95,
si dovrà alme-
no richiedere la specializzazione in acustica
del personale tecnico in-
caricato, evitando così le numerose
figure professionali mancanti
delle appropriate specializzazioni, o la qualifica
di Tecnico Competen-
te in Acustica ambientale, iscritto negli
appositi elenchi provinciali.
Il prof. Emidio Borghi, Direttore del
Laboratorio Analytical snc, in
qualità di Tecnico Competente in acustica
ambientale può quindi aiu-
tarvi ad assolvere gli obblighi di Valutazione
senza misurazioni in con-
formità con le più recenti indicazioni
giurisprudenziali, amministrative
e penali.